
Requisiti per l’attività di meccatronica in Italia
Con il Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022, convertito in legge n. 14 il 24/2/23), è stato stabilito che il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica in Italia è stato prorogato al 5 gennaio 2024.
Nuove imprese
Figura essenziale per l’avvio di un’attività di autoriparazione è il Responsabile Tecnico Meccatronico.
La figura deve essere necessariamente interna all’azienda, non è possibile dunque affidarsi a professionisti esterni.
Requisiti professionali del responsabile tecnico meccatronico
Il responsabile tecnico meccatronico deve rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:
- Aver prestato servizio per 3 anni (nel corso degli ultimi 5 anni) in qualità di titolare, dipendente qualificato, amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare presso un’azienda abilitata all’attività meccatronica
- Possedere una qualifica professionale regionale come Tecnico Meccatronico, ottenibile in seguito al corso di qualifica professionale regionale di almeno 500 ore
- Possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di Laurea in una materia tecnica attinente all’attività.

Imprese iscritte al 05/01/2023
Quadro normativo
- La legge n. 224/2012 ha introdotto la distinzione tra diverse categorie di autoriparatori, tra cui la meccatronica.
- Le imprese iscritte al Registro delle imprese prima del 5 gennaio 2013 sono state abilitate automaticamente all’attività di meccatronica.
- Le imprese iscritte solo alle attività di meccanica-motoristica o elettrauto prima del 5 gennaio 2013 possono continuare a svolgere tali attività fino al 5 gennaio 2024.
Requisiti per i responsabili tecnici
Entro il 5 gennaio 2024, i Responsabili Tecnici delle imprese sopra indicate devono adeguare la loro abilitazione, estendendola alla categoria mancante (meccanica-motoristica o elettrauto), mediante:
- La frequenza con esito positivo di corsi di formazione regionali della durata di 40 ore, relativamente alle discipline professionali non possedute.
- La rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.
Particolarità
Tali percorsi formativi ridotti sono riservati ai Responsabili Tecnici delle imprese già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica-motoristica o elettrauto alla data del 5 gennaio 2013.
Per queste imprese, non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della Legge 122/1992, che richiederebbe anche un anno di esperienza lavorativa come operaio qualificato in imprese del settore negli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore consente l’abilitazione immediata del Responsabile Tecnico senza la necessità di dimostrare esperienza lavorativa.
Responsabili tecnici con 55 anni
Il preposto alla gestione tecnica che aveva compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 può continuare l’attività senza regolarizzazione fino al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Incompatibilità settori
- Non è più consentito avviare l’attività in uno solo dei due settori accorpati (meccanica-motoristica o elettrauto)
- Allo stesso modo, non è possibile nominare un Responsabile Tecnico per un solo settore

Come regolarizzare
- L’impresa deve presentare una comunicazione del possesso dei requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico.
- Questa comunicazione deve essere inviata al Registro Imprese e al SUAP territorialmente competenti.
- Contestualmente alla comunicazione, si deve notificare la cessazione dell’attività precedente (meccanica-motoristica o elettrauto).
Effetti della mancata regolarizzazione
In caso di mancata regolarizzazione entro il 5 gennaio 2024, il Responsabile Tecnico non potrà più abilitare l’impresa, che dovrà comunicare la cessazione/sospensione dell’attività.
In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione, l’Ufficio del Registro Imprese avvierà il procedimento per inibire le attività di meccanica-motoristica o elettrauto.
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